DPR 472/96 art. 1 (1.10.1996) · Art. 21 + 53 DPR 633/72 · Art. 22 DPR 600/73 conservazione 10 anni · Provv. AdE 30/04/2018 SDI · GDPR Francoforte · ISO 27001

Documento di Trasporto (DDT) PDF compilabile online — modello DPR 472/96 con IA prefill mittente, destinatario via P.IVA, 10 causali e integrazione FatturaPA SDI

Documento di Trasporto DDT PDF compilabile online gratis senza registrazione — IA prefill mittente + destinatario via P.IVA Registro Imprese Infocamere, 10 causali art.…

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Come funziona
1

Inserisci dati mittente + destinatario via P.IVA Registro Imprese

Inserisci la partita IVA del mittente — il soggetto cedente che spedisce i beni e ha l'obbligo principale di emettere il DDT ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. b DPR 472/96.…

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Seleziona causale (10 pre-strutturate art. 53 DPR 633/72) + descrizione beni + aspetto esteriore + vettore

Seleziona la causale del trasporto dal dropdown intelligente con 10 tipologie pre-strutturate giuridicamente corrette ai sensi dell'art. 53 DPR 26 ottobre 1972 n.…

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Genera DDT PDF/A-3 con barcode + QR mobile + integrazione SDI per fattura differita

iFillPDF genera il Documento di Trasporto in formato PDF/A-3 (PDF/A-3 — ISO 19005-3:2012) con allegati XML FatturaPA embedded conformi alle specifiche tecniche del Provv.…

Perché scegliere iFillPDF

Conforme art. 1 c. 1 lett. b DPR 472/96 (DDT entrato in vigore 1° ottobre 1996)

iFillPDF genera Documenti di Trasporto pienamente conformi all'art. 1 comma 1 lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996 n.…

10 causali pre-strutturate art. 53 DPR 633/72 — vendita, conto visione, conto deposito, conto lavorazione, transfer interno

iFillPDF offre un dropdown intelligente di 10 causali del trasporto pre-strutturate giuridicamente, ciascuna con i campi obbligatori e i riferimenti normativi specifici: (1) VENDITA (art.…

IA prefill mittente + destinatario via Registro Imprese P.IVA (Infocamere/Cerved/Visure Italia)

iFillPDF prefilla automaticamente i dati anagrafici di mittente e destinatario tramite recupero in tempo reale dal Registro Imprese Infocamere (database ufficiale delle Camere di Commercio italiane gestito da InfoCamere S.c.p.A.…

Aspetto esteriore beni + descrizione qty + UM + peso + colli con autocomplete catalogo

iFillPDF struttura la sezione descrizione dei beni con autocomplete dal catalogo interno aziendale (importabile via xlsx/CSV/JSON con migliaia di SKU codici prodotto), accelerando la compilazione per aziende che spediscono…

Barcode CODE-128 + QR code lettura mobile per tracking magazzino e spedizione

iFillPDF genera automaticamente per ogni DDT un barcode lineare CODE-128 (conforme allo standard ISO/IEC 15417:2007 — Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 128 bar code symbology…

Integrazione one-click FatturaPA SDI — fattura differita riepilogativa art. 21 c. 4 lett. a DPR 633/72

iFillPDF integra in modo nativo il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite SOGEI per la fatturazione elettronica obbligatoria tra soggetti IVA italiani (B2B + B2C + B2G) — conforme al Provvedimento…

Conservazione decennale PDF/A-3 con XML FatturaPA embedded — art. 22 DPR 600/73 + DM 17/06/2014

Tutti i DDT generati da iFillPDF sono salvati in formato PDF/A-3 (PDF for Long-Term Preservation, ISO 19005-3:2012) con allegati XML FatturaPA embedded in modo da garantire la piena conformità all'art. 22 DPR 29 settembre 1973 n.…

Differenziatore vs Macingo, Studio Badodi, OnlyOffice, FIPE, OpenPDF, Fix3, Raja + alternativa B2B vs Aranzulla, Zucchetti Profis e Wolters Kluwer Genya

Macingo Blog (pos.1 SERP), Studio Badodi (pos.2 — riferimento esplicito DPR 472/96), OnlyOffice templates (pos.3), Raja (pos.4), OpenPDF (pos.5 — SaaS web), Fix3 (pos.6), FIPE Federazione Pubblici Esercizi (pos.…

GDPR Francoforte UE Hetzner ISO 27001:2022 + 27017 + 27018 — Schrems II + Cloud Act USA esenti + WebAssembly browser locale

Hosting esclusivo Hetzner Online GmbH a Francoforte (Germania, UE) in data center con tripla certificazione ISO/IEC 27001:2022 (Sistema Gestione Sicurezza delle Informazioni) + ISO/IEC 27017:2015 (cloud security controls) +…

Dettagli tecnici

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Domande frequenti

Il DDT è obbligatorio per tutte le spedizioni di merce?+

Il DDT non è formalmente obbligatorio per legge per tutte le spedizioni, ma è di fatto indispensabile per le aziende che vogliono utilizzare il regime della fatturazione differita riepilogativa entro il 15 del mese successivo (art. 21 c. 4 lett. a DPR 26 ottobre 1972 n. 633), evitando così l'obbligo di fatturazione immediata entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21 c. 4 lett. b DPR 633/72 + Provv. AdE 30/04/2018). In assenza di DDT, l'azienda è obbligata a emettere fattura immediata per ogni singola consegna — pratica antieconomica per chi effettua numerose spedizioni mensili verso lo stesso cliente (es. distributori giornalieri, grossisti, fornitori di materie prime). Inoltre, il DDT è di fatto necessario per: (a) superare la presunzione di cessione di beni acquistati e di non cessione di beni venduti ex art. 1 DPR 10 novembre 1997 n. 441 — la mancanza di DDT per merce in viaggio espone l'azienda all'accertamento AdE per cessione fittizia con sanzione 90-180 % imposta dovuta art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; (b) tracciare i movimenti di magazzino in conto visione, conto deposito, conto lavorazione, transfer interno tra unità locali — operazioni che senza DDT possono essere interpretate dall'AdE come cessioni occulte; (c) consentire al destinatario di verificare la corrispondenza tra merce ricevuta e ordine + esercitare i diritti ex art. 1693 c.c. (responsabilità del vettore per perdita o avaria) e art. 1495 c.c. (garanzia per vizi). L'orientamento dominante (TeamSystem cluster pos.6, Worldline Italia pos.5, Danea pos.1, BibLus ACCA pos.9) considera l'emissione del DDT come adempimento sostanzialmente obbligatorio per qualsiasi azienda commerciale strutturata. Eccezioni: cessioni di beni soggetti ad accise (alcolici, tabacchi, prodotti energetici) per cui permane l'obbligo di documenti specifici DAS, e-DAS, DAA telematici Reg. UE 2020/262.

Quali sono i dati obbligatori che devono comparire nel DDT?+

Il DDT deve contenere obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. b DPR 472/96 e dell'art. 21 c. 2 lett. a-h DPR 633/72 (analogicamente applicato), i seguenti dati: (1) numero progressivo del DDT (per anno solare, con incremento sequenziale senza salti — un salto numerico senza giustificazione documentale è sintomo di omessa fatturazione e attiva accertamento AdE); (2) data di emissione (eventualmente con marca temporale eIDAS per data certa ex art. 2704 c.c. — fondamentale per il calcolo del termine 15 del mese successivo per la fattura differita); (3) generalità complete del mittente cedente (ragione sociale o nome cognome, partita IVA italiana o comunitaria VIES, codice fiscale, sede legale completa via/civico/CAP/Comune/Provincia, REA Camera di Commercio); (4) generalità complete del destinatario cessionario (P.IVA + dati anagrafici come sopra, oppure CF per persone fisiche private senza P.IVA — tipico cessioni B2C usato art. 67 TUIR); (5) eventuale unità locale di consegna diversa dalla sede legale (magazzino, punto vendita, cantiere, deposito); (6) causale del trasporto specifica (vendita / conto visione / conto deposito / conto lavorazione / transfer interno / rese / dimostrazione / cessione gratuita / scambio / cessione campionario — la causale generica "per consegna" è insufficiente e contestabile); (7) descrizione dettagliata dei beni con natura, qualità, quantità, unità di misura, eventuali codici articolo SKU; (8) aspetto esteriore dei beni (cartoni, casse, pallet, sfusi, container, sacchi, fusti); (9) numero colli e peso lordo + netto in kg; (10) trasportatore identificato (mittente con mezzo proprio, destinatario con mezzo proprio, vettore terzo con dati anagrafici e numero iscrizione Albo Autotrasportatori L. 298/74); (11) data e ora di consegna prevista; (12) firma del mittente all'atto del carico + spazio firma destinatario alla consegna. Per merci pericolose: codice ADR Reg. UE 2008/68/CE. Per merci a temperatura controllata: indicazione "refrigerato" / "surgelato" + range temperatura. Per cessioni intra-UE: VIES partita IVA cessionario + indicazione "Operazione non imponibile art. 41 DL 331/93".

Qual è la differenza tra DDT e fattura accompagnatoria?+

Il DDT (Documento di Trasporto, art. 1 c. 1 lett. b DPR 472/96) e la fattura accompagnatoria (D.Lgs. 2 marzo 1993 n. 87) sono due strumenti distinti per gestire le cessioni di beni con trasporto, con regimi fiscali e operativi diversi: (a) DDT — documento di solo trasporto che NON contiene gli elementi della fattura (importo, IVA, totale) e che obbliga il cedente a emettere successivamente la fattura differita riepilogativa entro il 15 del mese successivo art. 21 c. 4 lett. a DPR 633/72 — vantaggio: una sola fattura mensile per tutti i DDT emessi verso lo stesso cessionario, semplificazione contabile e riduzione adempimenti; (b) FATTURA ACCOMPAGNATORIA — documento ibrido che contiene contemporaneamente gli elementi del DDT (mittente, destinatario, descrizione beni, vettore) E gli elementi della fattura immediata (imponibile, IVA, totale fattura) — è una fattura immediata art. 21 c. 4 lett. b DPR 633/72 che accompagna fisicamente la merce e sostituisce il DDT separato. La fattura accompagnatoria è particolarmente utilizzata da piccole aziende artigianali e commercianti che effettuano poche consegne mensili verso clienti diversi (sostituendo DDT + fattura differita con un unico documento), oppure per cessioni intra-comunitarie che richiedono documentazione completa al passaggio doganale. Vantaggi DDT: riduzione carico amministrativo per spedizioni ricorrenti, fatturazione mensile aggregata, gestione separata dei movimenti di magazzino vs movimenti contabili. Vantaggi fattura accompagnatoria: un solo documento, immediata definizione fiscale dell'operazione, no rischio di mancata fatturazione del DDT entro il termine 15 del mese successivo. La scelta tra le due modalità è discrezionale del cedente in base al tipo di attività e alla frequenza di spedizioni. iFillPDF supporta entrambe le modalità — per la fattura accompagnatoria utilizzare il template dedicato fattura-accompagnatoria-pdf.

Per quanto tempo devo conservare i DDT emessi e ricevuti? E quale alternativa B2B vs Zucchetti Profis e Wolters Kluwer Genya?+

I DDT (sia emessi sia ricevuti) devono essere conservati per 10 anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta". Il termine ordinario di accertamento AdE è 5 anni (art. 43 DPR 600/73), elevato a 7 anni per omessa dichiarazione, e a 8 anni per reati tributari D.Lgs. 74/2000 — la conservazione decennale copre con margine. La conservazione può essere effettuata: (a) cartacea — costosa in spazio e impraticabile per aziende con migliaia di DDT/anno (un faldone Esselte da 80 mm contiene ~400 DDT, una PMI da 50 DDT/giorno produce 12.500 DDT/anno = 31 faldoni/anno × 10 anni = 310 faldoni × 30 cm lineari = 93 metri lineari di scaffalatura archivio dedicato); (b) digitale con conservazione sostitutiva conforme al DM 17 giugno 2014 + Linee Guida AgID v1.1 (PDF/A-3, marca temporale qualificata, firma digitale, archiviazione su supporto immutabile, controllo periodico integrità). Confronto B2B alternative italiane: Zucchetti Profis Conservazione Sostitutiva (500-2.000 €/anno per azienda piccola, fino a 5.000-15.000 €/anno per studio commercialista che gestisce 50+ clienti — include certificazione AgID + audit periodici + export richieste GdF) e Wolters Kluwer Genya Conservazione (1.200-5.000 €/anno) sono soluzioni enterprise per studi commercialisti ODCEC con centinaia di clienti — non scalabili economicamente per la PMI commerciale singola. iFillPDF effettua automaticamente la conservazione sostitutiva conforme inclusa nel pagamento unico Lifetime (6,99 €, accesso a vita, senza abbonamento, vs 500-5.000 €/anno alternative): tutti i DDT salvati in PDF/A-3 con marca temporale Trust Service Provider accreditato AgID (Aruba PEC, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Trust Italia), replicati su 3 data center europei Hetzner Francoforte primario + Amsterdam secondario + Helsinki disaster recovery (zero replica USA — Schrems II compliant), conservati 10 anni, audit trail completo accessi/modifiche, export massivo per accesso ispettivo GdF o AdE art. 51 DPR 633/72 + L. 4/1929 art. 32 (verbale ispezione).

Posso emettere il DDT in formato digitale o deve essere cartaceo? E con eIDAS 2 / EUDI Wallet 2026?+

Il DDT può essere emesso indifferentemente in formato cartaceo o digitale — la legge italiana (DPR 472/96, DPR 633/72) non impone un formato specifico. Il formato digitale è pienamente equiparato al cartaceo ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD) art. 20 + art. 21 + art. 22, purché siano rispettati i requisiti tecnici di immutabilità, integrità, autenticità e leggibilità nel tempo (formato PDF/A-3 ISO 19005-3:2012, firma digitale CAdES o PAdES eIDAS, marca temporale, conservazione sostitutiva DM 17/06/2014). Aggiornamento 2026: con l'entrata in vigore del Reg. UE 2024/1183 (eIDAS 2) e il rilascio dell'EUDI Wallet — Portafoglio Europeo dell'Identità Digitale — entro maggio 2026 obbligatorio per ogni Stato Membro UE, il destinatario potrà firmare il DDT alla consegna direttamente dal proprio smartphone con firma elettronica qualificata FEQ riconosciuta in tutti i 27 Paesi UE + Svizzera + Liechtenstein + Norvegia + Islanda — eliminando la necessità di firma cartacea o di certificati Aruba/InfoCert/Namirial separati per cliente estero. Vantaggi del DDT digitale: (a) eliminazione costi stampa e blocchi autocopianti (vs Raja blocchi 3 copie autoricalcanti pos.5 SERP a 25-50 €/blocco da 50 DDT); (b) trasmissione immediata via email/PEC; (c) integrazione automatica con il SDI per fattura differita art. 21 c. 4 lett. a DPR 633/72; (d) firma digitale destinatario alla consegna via app mobile o EUDI Wallet 2026; (e) tracciamento via barcode + QR + checksum SHA-256; (f) conservazione decennale automatizzata. Particolarmente vantaggioso per logistica B2B con clienti integrati via EDI o API REST (catene retail, GDO Grande Distribuzione Organizzata, fornitori industriali). Eccezioni: merci soggette ad accise (alcolici, tabacchi, prodotti energetici) richiedono documenti telematici DAS / e-DAS / DAA conformi al Reg. UE 2020/262. iFillPDF supporta entrambi i formati: stampa cartacea per uso tradizionale + emissione digitale con firma elettronica SPID/CIE/Aruba/InfoCert/Namirial — e dal Q3 2026 anche EUDI Wallet nativo.

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