Separazione consensuale PDF compilabile online — modello Tribunale, negoziazione assistita o Sindaco conforme Riforma Cartabia
Modello separazione consensuale PDF compilabile online con IA — Tribunale art. 473-bis.51 c.p.c. (Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 sostituisce art. 711 c.p.c. abrogato), negoziazione assistita L. 162/2014 art.…
Inserisci dati coniugi + matrimonio + figli + patrimonio
Inserisci i dati anagrafici dei due coniugi (nome, cognome, codice fiscale validato con algoritmo CF italiano DM Finanze 23/12/1976, data e luogo di nascita, residenza completa con…
Wizard sceglie procedura: Tribunale, negoziazione assistita o Sindaco
iFillPDF analizza i dati inseriti e suggerisce automaticamente la procedura di separazione consensuale più adeguata tra le tre alternative previste dalla normativa italiana post Riforma…
Genera PDF + Calculator mantenimento + assegnazione casa + Stato Civile
iFillPDF genera il PDF della separazione consensuale (ricorso al Tribunale, accordo di negoziazione assistita, o accordo davanti al Sindaco a seconda della procedura selezionata) in formato…
Perché scegliere iFillPDF
Conforme Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 art. 473-bis c.p.c.
iFillPDF genera modelli di separazione consensuale conformi alla Riforma del Processo Civile (Riforma Cartabia) — Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021 n.…
Tre procedure: Tribunale, negoziazione assistita L. 162/2014, Sindaco
iFillPDF supporta le tre procedure di separazione consensuale alternative previste dalla normativa italiana post Legge 10 novembre 2014 n. 162 (Conversione D.L.…
IA prefill coniugi, matrimonio, figli, patrimonio, casa coniugale
iFillPDF prefilla automaticamente tutti i dati necessari alla redazione della separazione consensuale tramite IA: (a) coniugi — nome, cognome, codice fiscale validato (algoritmo CF italiano con verifica carattere di controllo…
Affidamento condiviso art. 337-ter c.c. (L. 8 febbraio 2006 n. 54)
Modulo di affidamento condiviso dei figli minori prepopolato automaticamente conforme art. 337-ter c.c. (introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'affidamento condiviso, riforma cardine del diritto di famiglia italiano).…
Calculator assegno mantenimento Cassazione SS.UU. 18287/2018 bifasico
Calculator dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole basato sul metodo bifasico introdotto dalla storica sentenza Cassazione Sezioni Unite n.…
Casa coniugale assegnazione art. 337-sexies c.c. + visura catastale
Modulo di assegnazione della casa coniugale precompilato conforme art. 337-sexies c.c. (Casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).…
Termine 6 mesi divorzio breve L. 6 maggio 2015 n. 55
iFillPDF integra automaticamente il riferimento al termine di 6 mesi previsto dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i…
Output PDF/A-2b firmabile FES/FEA/FEQ + PCT Tribunale + Stato Civile
Il modello di separazione consensuale viene generato in formato PDF/A-2b (PDF/A-2 Basic — ISO 19005-2:2011), formato di archiviazione a lungo termine (Long-Term Preservation) richiesto dal Processo Civile Telematico (PCT) italiano…
Differenziatore vs Tribunale Roma, AIDIF, Studio Scicchitano, La Legge per Tutti
Tribunale di Roma (pos.1 SERP IT — fac-simile ufficiale art. 711 c.p.c. ABROGATO dalla Riforma Cartabia, ancora online ma OBSOLETO dal 28/02/2023), AIDIF (pos.…
GDPR Francoforte Hetzner ISO 27001:2022 + 27017 + 27018 + Codice Privacy
Hosting esclusivo presso Hetzner Online GmbH data center FSN1/NBG1 a Francoforte/Norimberga (Germania), certificato ISO/IEC 27001:2022 + ISO/IEC 27017:2015 (sicurezza cloud computing) + ISO/IEC 27018:2019 (protezione dati…
sub:Compila online un modello di separazione consensuale in PDF — conforme alla Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023, che ha abrogato il vecchio art. 711 c.p.c. e introdotto il rito unificato per persone, minorenni e famiglie agli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile) e alla Legge 10 novembre 2014 n. 162 (Conversione D.L. 132/2014 sulla degiurisdizionalizzazione) — in pochi minuti, senza registrazione, direttamente dal browser grazie a un motore WebAssembly che processa il PDF in locale (i dati sensibilissimi ex art. 9 GDPR su separazione, figli minori, redditi, casa coniugale, mantenimento non lasciano mai il dispositivo nelle fasi di compilazione, in linea con i Provvedimenti del Garante n. 9/2022 e n. 119/2022 sulla protezione dati dei minori nei procedimenti familiari), con scelta tra le tre procedure alternative previste dalla normativa italiana. Differenziatore CRITICO vs i fac-simile statici del Tribunale di Roma (pos.1 SERP IT — fac-simile ufficiale che cita ancora oggi 'RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE' senza riferimento al nuovo art. 473-bis.51 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, e contiene anacronismi giuridici come 'patria potestà' al posto della 'responsabilità genitoriale' introdotta dal D.Lgs. 154/2013 oltre dieci anni fa), AIDIF (pos.2 — Avvocati Italiani Diritto Famiglia, PDF statico che cita art. 711 c.p.c. abrogato), Tribunale di Firenze (pos.6), Studio Scicchitano (pos.5 con contributo unificato 'Euro 37,00' ancora pre-2020 anziché gli attuali 43 €), Studio Legale REA (pos.8 — 'ricorso congiunto ex artt. 711 c.p.c. e 150 c.c.' entrambi superati dalla Cartabia), SeparazioneDivorzio.com (pos.10), Ordine Avvocati Varese (pos.7), Yamme procedimenti (pos.9 — modulo Sindaco generico senza Wizard requisiti restrittivi art. 12 L. 162/2014). Tutti questi modelli richiedono compilazione manuale e contengono citazioni di norme abrogate dalla Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 dal 28/02/2023 — rischio reale di inammissibilità del ricorso davanti al nuovo rito unificato persone-minori-famiglie, con richiesta di integrazione che allunga i tempi di mesi. iFillPDF è alternativa B2B vs Aranzulla per chi vuole evitare 800-2.500 € di parcella avvocato AIAF/ONDIF, prefilla automaticamente i dati dei coniugi (anagrafica, codice fiscale validato, residenza, documento d'identità, regime patrimoniale comunione legale o separazione dei beni ex art. 159 e 162 c.c.), del matrimonio (data, comune di celebrazione, estremi atto Stato Civile, regime patrimoniale scelto), dei figli nati dal matrimonio (nome, data nascita, stato di salute, situazione scolastica/lavorativa, necessità di mantenimento ex art. 337-septies c.c. anche oltre maggiore età se non economicamente autosufficienti), del patrimonio comune (casa coniugale con dati catastali da visura — Categoria, foglio, particella, subalterno, mutuo residuo, banca erogante; conti correnti cointestati con IBAN; autovetture cointestate con targa e PRA; beni mobili registrati; quote societarie cointestate). Tre procedure di separazione consensuale disponibili (Wizard automatico iFillPDF suggerisce la più adatta in base ai dati): (1) Ricorso giurisdizionale al Tribunale ai sensi del nuovo art. 473-bis.51 c.p.c. (introdotto dalla Riforma Cartabia, sostituisce il vecchio art. 711 c.p.c. abrogato dal 28/02/2023) — depositato al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c. (luogo residenza del convenuto o ultima residenza comune dei coniugi), contributo unificato 43 € art. 13 c. 2-bis D.P.R. 115/2002 + bollo, udienza presidenziale di comparizione personale obbligatoria entro 90 giorni, decreto di omologa del Tribunale entro 30 giorni dall'udienza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi; (2) Negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 della Legge 162/2014 (modificato dalla Riforma Cartabia) — convenzione di negoziazione assistita stipulata da almeno un avvocato per parte (può essere lo stesso solo se NON ci sono figli minori, figli maggiorenni inabili portatori di handicap o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti — art. 6 c. 2 modificato), accordo redatto e sottoscritto dai coniugi e dagli avvocati, depositato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni per: nulla osta del PM (in assenza di figli minori), oppure autorizzazione del PM (in presenza di figli minori, autorizzazione che il PM deve concedere o negare entro 30 giorni con valutazione dell'interesse dei figli — se nega, gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale che fissa udienza), accordo trascritto nei registri dello Stato Civile entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione PM con efficacia sostitutiva del decreto di omologa giurisdizionale; (3) Separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco) ai sensi dell'art. 12 della Legge 162/2014 — accordo concluso davanti al Sindaco o suo delegato del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune dove fu celebrato il matrimonio, gratuita o quasi (solo 16-200 € marca da bollo + diritti di segreteria comunali), no avvocato necessario, ma requisiti restrittivi tassativi: NO figli minori (anche solo uno escluse l'opzione), NO figli maggiorenni inabili portatori handicap ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 c. 3, NO figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (lavorativamente o studio), NO patti patrimoniali (vietati trasferimenti beni immobili o mobili registrati, liquidazioni economiche, assegni di mantenimento — è ammessa solo l'eventuale 'obbligazione di assistenza materiale di natura periodica' tra i coniugi, ovvero un assegno periodico tra ex coniugi senza giustificazione patrimoniale specifica). Modulo affidamento condiviso obbligatorio per i figli minori ai sensi dell'art. 337-ter c.c. (introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 — affidamento condiviso ad entrambi i genitori come regola generale, affidamento esclusivo a un solo genitore come eccezione solo in caso di pregiudizio morale o materiale per il figlio ai sensi dell'art. 337-quater c.c.). Assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole calcolato secondo il metodo della Cassazione SS.UU. sent. n. 18287 dell'11 luglio 2018 (metodo bifasico: prima fase 50/50 distribuzione capacità reddituali della coppia, seconda fase considerazione del tenore di vita matrimoniale, dei bisogni specifici dei figli, del carico organizzativo genitoriale, dell'età e della salute del coniuge richiedente, della durata del matrimonio). Assegno di mantenimento per i figli secondo il metodo del 'percentile' (Tabella ISEE) o del proporzionale alla capacità reddituale. Casa coniugale assegnata di norma al genitore collocatario dei figli minori ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (con annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per opponibilità ai terzi). Termine di 6 mesi dalla data di omologa/accordo per chiedere il divorzio 'breve' ai sensi della Legge 6 maggio 2015 n. 55 (in vigore dal 26/05/2015, ha dimezzato il termine precedente di 3 anni dalla separazione consensuale, e portato a 12 mesi quello dalla separazione giudiziale). Output PDF/A-2b firmabile FES/FEA/FEQ via SPID/CIE/Aruba/InfoCert opzionale, pronto per deposito telematico al Tribunale via PCT (Processo Civile Telematico, art. 16-bis D.L. 179/2012). Hosting esclusivo in data center ISO/IEC 27001 a Francoforte (Germania, UE), conformità GDPR (Reg. UE 2016/679) e Codice Privacy italiano D.Lgs. 196/2003 + D.Lgs. 101/2018. Pensato per coniugi separandi consensualmente (no conflitto giudiziario) che vogliono evitare le spese di un avvocato di famiglia (800-2.500 € in media per consensuale a Tribunale, riducibile a 200-400 € con la procedura davanti al Sindaco), avvocati famiglia AIAF/ONDIF che gestiscono consensuali in serie, commercialisti che assistono nei profili patrimoniali della separazione (regime comunione/separazione beni, valutazione casa coniugale, mutuo residuo, conti cointestati).
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Domande frequenti
Quali sono le differenze tra le tre procedure di separazione consensuale (Tribunale, negoziazione assistita, Sindaco)?+
Tre procedure alternative previste dalla normativa italiana post Legge 162/2014 e Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022: (1) Ricorso al Tribunale ex art. 473-bis.51 c.p.c. — la procedura tradizionale giurisdizionale, depositata al Tribunale competente (luogo residenza convenuto), contributo unificato 43 €, udienza presidenziale obbligatoria entro 90 giorni, decreto di omologa entro 30 giorni dall'udienza, costo avvocato medio 800-2.500 €, durata totale 3-6 mesi. Consigliata in caso di patrimonio complesso, conflittualità latente, figli minori con esigenze particolari. (2) Negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 — convenzione stipulata davanti ad almeno un avvocato per parte (uno solo se no figli minori), accordo depositato al PM presso Tribunale per nulla osta (no figli) o autorizzazione (con figli minori, valutazione PM 30 giorni dell'interesse dei figli), durata 1-3 mesi, costo avvocato 600-1.800 €, no udienza giudiziaria, accordo trascritto Stato Civile con efficacia equivalente decreto omologa. (3) Separazione davanti al Sindaco ex art. 12 L. 162/2014 — accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o celebrazione matrimonio, gratuita (16-200 € marca bollo), no avvocato, durata 1-2 settimane, MA requisiti restrittivi: NO figli minori, NO figli inabili, NO figli non autosufficienti, NO patti patrimoniali (solo eventuale obbligazione di assistenza materiale periodica).
Quanto costa una separazione consensuale in Italia?+
a:Dipende drasticamente dalla procedura scelta — la differenza tra la più cara (Tribunale con avvocato) e la più economica (Sindaco) è di circa 25 volte. (1) Ricorso al Tribunale ex art. 473-bis.51 c.p.c. (Riforma Cartabia, sostituisce art. 711 c.p.c. abrogato dal 28/02/2023): contributo unificato 43 € ex art. 13 c. 2-bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (importante: i fac-simile online tipo Studio Scicchitano pos.5 SERP IT citano ancora 'Euro 37,00' aggiornamento pre-2020 — uno degli errori più frequenti nei modelli statici), + bollo 16 € ogni 4 facciate ex DPR 642/72, + onorario avvocato AIAF/ONDIF medio 800-2.500 € (minimo tariffa forense DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022 per separazione consensuale è circa 1.620 €, ma negoziabile al ribasso, con possibilità di gratuito patrocinio ex DPR 115/2002 art. 74 se reddito ISEE famiglia <12.838,01 €/anno aggiornamento 2025); totale 850-2.560 €, durata 3-6 mesi. (2) Negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 (modificato dalla Riforma Cartabia): nessun contributo unificato, onorario avvocato 600-1.800 € (uno per parte, oppure stesso avvocato se NO figli minori/inabili/non autosufficienti — soluzione più economica); totale 600-1.800 €, durata 1-3 mesi; in caso di figli minori l'autorizzazione del PM è obbligatoria entro 30 giorni. (3) Separazione davanti al Sindaco / Ufficiale di Stato Civile ex art. 12 L. 162/2014: marca da bollo 16 € + diritti di segreteria comunali 16-200 € (Roma 200 €, Milano 100 €, Comuni medi 50-80 €, alcuni Comuni piccoli gratuiti); totale 32-216 €; durata 1-2 settimane; MA requisiti tassativi restrittivi: NO figli minori, NO figli inabili portatori handicap L. 104/92, NO figli economicamente non autosufficienti, NO patti patrimoniali (vietati trasferimenti beni o liquidazioni). Confronto economico differenziatore B2B vs Aranzulla: per coppie senza figli minori e senza necessità di trasferimenti patrimoniali la procedura davanti al Sindaco è la più conveniente in assoluto, e iFillPDF la pre-compila gratuitamente in 5 minuti — gli avvocati famiglia con software professionale Cliens GiuffrèFL 800-2.000 €/anno o Wolters Kluwer Genya Famiglia 1.200-3.500 €/anno servono primariamente per i casi complessi con figli minori e patrimoni rilevanti, dove il valore aggiunto giuridico copre l'investimento.
Quanto tempo serve per ottenere la separazione consensuale?+
Dipende dalla procedura. (1) Ricorso al Tribunale ex art. 473-bis.51 c.p.c.: 3-6 mesi totali — 1 mese per la preparazione del ricorso e deposito telematico via PCT, 2-3 mesi per la fissazione dell'udienza presidenziale (variabile per Tribunale — Roma e Milano hanno tempi più lunghi 4-5 mesi), 1 mese per il decreto di omologa post-udienza, 1 mese per la trascrizione Stato Civile e annotazioni Conservatoria Registri Immobiliari per la casa coniugale. (2) Negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014: 1-3 mesi totali — 2-4 settimane per la preparazione dell'accordo da parte degli avvocati, 1-3 settimane per il deposito al PM e attesa nulla osta (no figli minori) o autorizzazione (con figli minori, PM ha 30 giorni per valutare), 1 settimana per la trascrizione Stato Civile. (3) Separazione davanti al Sindaco ex art. 12 L. 162/2014: 1-2 settimane totali — appuntamento immediato presso Ufficio Stato Civile del Comune di residenza o celebrazione matrimonio, atto sottoscritto in giornata, trascrizione Stato Civile in tempo reale. La Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 ha inoltre introdotto all'art. 473-bis.49 c.p.c. il ricorso cumulativo separazione + divorzio: si possono chiedere insieme in unico procedimento, con scioglimento divorzio alla scadenza dei 6 mesi senza nuovo deposito.
Posso fare la separazione davanti al Sindaco se ho figli minori?+
No. La separazione davanti al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) ai sensi dell'art. 12 della Legge 162/2014 è esclusa nei seguenti casi tassativi: (a) presenza di figli minori (anche solo uno esclude l'opzione); (b) presenza di figli maggiorenni inabili portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 c. 3 (handicap grave); (c) presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (lavorativamente o ancora in studio universitario); (d) presenza di patti patrimoniali tra i coniugi (vietati i trasferimenti di beni immobili o mobili registrati, le liquidazioni economiche, gli assegni di mantenimento — è ammessa solo l'eventuale 'obbligazione di assistenza materiale di natura periodica' tra i coniugi, ovvero un assegno periodico tra ex coniugi senza giustificazione patrimoniale specifica). In tutti questi casi è necessario ricorrere alle altre due procedure: ricorso al Tribunale ex art. 473-bis.51 c.p.c. oppure negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 con almeno un avvocato per parte (in caso di figli minori, l'accordo richiede l'autorizzazione del Pubblico Ministero che valuta entro 30 giorni l'interesse dei figli — se la valutazione è negativa, gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale che fissa udienza ordinaria).
Cosa significa affidamento condiviso? È sempre obbligatorio?+
L'affidamento condiviso è la regola generale per i figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. (introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'affidamento condiviso, riforma cardine del diritto di famiglia italiano). Significa che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, residenza abituale, attività extrascolastiche, viaggi all'estero, scelte religiose). L'affidamento esclusivo a un solo genitore è eccezionale ed è ammesso solo se l'affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il figlio per gravi motivi (violenza domestica documentata, dipendenze patologiche, alienazione genitoriale grave, totale assenza di un genitore dalla vita del figlio — art. 337-quater c.c.). L'affidamento condiviso non significa necessariamente collocazione paritetica del figlio (50/50 settimanali) — di norma il figlio è collocato prevalentemente presso un genitore (di solito la madre nei primi anni di vita, secondo prassi giurisprudenziale), con il quale vive abitualmente, mentre l'altro genitore esercita un calendario di frequentazione (weekend alterni, due infrasettimanali, festività natalizie e pasquali alternate, vacanze estive divise in 2-3 settimane ciascuno).
Come si calcola l'assegno di mantenimento per il coniuge più debole?+
L'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole è calcolato secondo il metodo bifasico introdotto dalla storica sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018 (sentenza che ha superato il precedente criterio del 'tenore di vita matrimoniale puro' della Cass. SS.UU. 11490/1990 e introdotto un metodo più equo che valorizza l'autoresponsabilità). Prima fase (criterio assistenziale 50/50): distribuzione equa delle capacità reddituali della coppia, ovvero somma dei redditi netti mensili dei due coniugi divisa per 2, da cui si deduce il reddito netto del coniuge più povero per ottenere l'assegno teorico. Esempio: marito 3.000 €/mese + moglie 1.000 €/mese = 4.000/2 = 2.000 € per ciascuno; assegno teorico al coniuge più debole = 2.000 - 1.000 = 1.000 €/mese. Seconda fase (criterio compensativo + perequativo): modulazione dell'assegno teorico in base a tenore di vita matrimoniale (rilevante per matrimoni lunghi >15 anni con figli), bisogni specifici (cure mediche, formazione professionale), carico organizzativo genitoriale (chi tiene i figli ha minor capacità lavorativa), durata matrimonio (più lungo = più peso al tenore di vita), età e salute del coniuge richiedente, contributi alla famiglia (lavoro domestico, cura figli — riconosciuti come capitale economico ex Cass. civ. sez. I sent. 14/2021).
Chi ottiene la casa coniugale dopo la separazione?+
L'assegnazione della casa coniugale avviene di preferenza al genitore presso il quale i figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) sono collocati, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (Casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Ciò significa che la casa di proprietà esclusiva del marito può essere comunque assegnata alla moglie se i figli minori vivono prevalentemente con lei (e viceversa). L'assegnazione tutela i figli, non il coniuge — è quindi finalizzata a garantire continuità abitativa ai minori che hanno costruito le loro abitudini, le amicizie, la scuola, le attività in quella casa. L'assegnazione è opponibile ai terzi (es. acquirenti dell'immobile, creditori del proprietario) tramite annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo dove si trova l'immobile ai sensi dell'art. 2643 c.c. (iFillPDF genera anche il modulo per la richiesta di annotazione). La revoca dell'assegnazione avviene quando: (a) il genitore assegnatario convive more uxorio con un nuovo partner o si sposa (art. 337-sexies c. 1 c.c.); (b) i figli diventano economicamente autosufficienti; (c) i figli maggiorenni si trasferiscono altrove definitivamente. Senza figli minori o non autosufficienti, la casa va al titolare del diritto di proprietà.
Dopo quanto tempo dalla separazione consensuale posso chiedere il divorzio?+
Sei mesi. Ai sensi della Legge 6 maggio 2015 n. 55 (la cosiddetta 'Legge sul divorzio breve', in vigore dal 26 maggio 2015) il termine per chiedere il divorzio dopo una separazione consensuale è di 6 mesi dalla data di omologa del Tribunale (procedura giurisdizionale ex art. 473-bis.51 c.p.c.), o dalla data di nulla osta/autorizzazione del PM (procedura negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014), o dalla data dell'atto davanti al Sindaco (procedura ex art. 12 L. 162/2014). Per la separazione giudiziale (cioè quella decisa dal giudice in caso di conflitto tra i coniugi) il termine è invece di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La L. 55/2015 ha drasticamente ridotto i termini precedenti che erano di 3 anni dalla consensuale e 5 anni dalla giudiziale (regime ante 2015 della L. 898/1970 originaria). La Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 ha inoltre introdotto all'art. 473-bis.49 c.p.c. il ricorso cumulativo separazione + divorzio: i coniugi possono chiedere insieme nel medesimo procedimento la separazione e il divorzio, con il giudice che pronuncia la separazione e poi il divorzio alla scadenza dei 6 mesi senza necessità di nuovo deposito (un'innovazione che permette di chiudere tutto in unico procedimento e ridurre i tempi totali a 6-9 mesi).
Posso modificare le condizioni di separazione dopo l'omologa?+
Sì. Le condizioni della separazione consensuale (assegno di mantenimento, calendario di frequentazione dei figli, assegnazione della casa coniugale, ripartizione delle spese straordinarie) possono essere modificate in qualunque momento successivo all'omologa o all'accordo, in caso di mutamenti rilevanti delle circostanze, ai sensi dell'art. 473-bis.61 c.p.c. (Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 — sostituisce il vecchio art. 710 c.p.c. abrogato). Esempi di mutamenti rilevanti che giustificano la modifica: (a) variazione significativa del reddito di uno dei coniugi (es. perdita del lavoro, cambio mansioni con stipendio diverso, pensionamento); (b) mutamento delle esigenze dei figli (es. iscrizione università costosa, cure mediche straordinarie, nascita di altri figli da nuovi rapporti); (c) trasferimento di residenza di uno dei coniugi che incide sul calendario di frequentazione; (d) nuovo matrimonio o convivenza more uxorio del coniuge assegnatario della casa coniugale (revoca automatica). La modifica avviene con: (1) accordo tra i coniugi tramite negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 (procedura più rapida), oppure (2) ricorso al Tribunale ex art. 473-bis.61 c.p.c. (in caso di disaccordo tra i coniugi). iFillPDF genera anche il modulo per la modifica delle condizioni di separazione.
I miei dati personali e quelli dei figli restano riservati? GDPR?+
a:Sì, con il livello di protezione tecnica più alto disponibile in Europa per i dati 'particolari' ex art. 9 GDPR (vita sessuale, salute, situazione economica e familiare). iFillPDF lavora in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Codice Privacy italiano D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al GDPR). Hosting esclusivo presso Hetzner Online GmbH data center FSN1/NBG1 a Francoforte e Norimberga (Germania), certificato ISO/IEC 27001:2022 + ISO/IEC 27017:2015 (sicurezza cloud computing) + ISO/IEC 27018:2019 (protezione dati personali nel cloud pubblico) — la combinazione delle tre certificazioni offre la massima garanzia tecnica per dati familiari sensibili. Crittografia AES-256 at-rest, TLS 1.3 in-transit. Tutti i dati personali e familiari (codice fiscale dei coniugi, dati matrimonio, dati dei figli minori incluso CF, dati patrimoniali, casa coniugale via visura catastale, redditi netti mensili, mutuo residuo con banca erogante, conti correnti cointestati con IBAN) vengono cancellati automaticamente entro 90 giorni dalla generazione del PDF ai sensi art. 5 c. 1 lett. e GDPR (principio di limitazione della conservazione). Nessun trasferimento extra-UE, nessun fornitore statunitense soggetto al Cloud Act USA (50 U.S. Code §3024) — eliminato il rischio Schrems II (CGUE C-311/18 del 16/07/2020 che ha invalidato il Privacy Shield) anche post Decisione UE 2023/1795 sul Data Privacy Framework, autorità di controllo unica BfDI tedesca coordinata con il Garante italiano via EDPB Recommendations 01/2020. Conforme Clausole Contrattuali Tipo CCT EU 2021/914 per eventuali sub-fornitori, provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provv. n. 9 del 13/01/2022 su trattamenti familiari, Provv. n. 119 del 24/03/2022 specifico su separazione/divorzio e protezione dati figli minori — uno dei provvedimenti più stringenti emessi dal Garante in materia di dati di minori), Linee Guida CEDU sui dati personali in materia di famiglia, CAD D.Lgs. 82/2005 art. 24 sui servizi digitali. La rivelazione di dati relativi a separazione e figli minori a terzi non autorizzati può configurare reato di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p. (punibile fino a 1 anno di reclusione). Per riferimento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183 in vigore dal 20/05/2024) la firma FEQ via SPID/CIE/Aruba/Namirial/InfoCert sarà compatibile con l'EUDI Wallet European Digital Identity Wallet entro il 2026.
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